Attività stagionali e diritto di precedenza_Cass. Sez. Lav. Ord. 9 aprile 2024 n. 9444

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Vi portiamo in evidenza una recente pronuncia della Cassazione Sezione Lavoro (Ord. 9 aprile 2024 n. 9444), in allegato, che riteniamo d’interesse per il settore avente ad oggetto l’esercizio del diritto di precedenza nei contratti stagionali.

La Cassazione in questa sentenza ha affermato che la mancata informazione circa l’esistenza del diritto di precedenza fa sorgere il capo al lavoratore stagionale il diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 del Codice Civile. Con questo principio la Corte ha concluso la controversia promossa da un lavoratore assunto con contratto a termine stagionale da un’azienda che aveva omesso di informarlo, nel contratto, circa la sussistenza del diritto di precedenza in caso di assunzione per mansioni analoghe. I lavoratori a termine (sia quelli ordinari, sia quelli stagionali) hanno diritto di precedenza rispetto a mansioni analoghe e devono essere informati con atto scritto (in base all’articolo 24 del Dlgs 81/2015) circa la possibilità di esercitare tale diritto.

Con questa ordinanza dunque la Cassazione ha confermato l’importanza di un adempimento, già previsto dalla legge, che consiste nell’indicare espressamente nell’atto di assunzione dei contratti a termine, sia ordinari che stagionali, il diritto di precedenza che può essere esercitato dai lavoratori con le modalità stabilite dalla legge o dal contratto collettivo. Con riferimento al contenuto del CCNL di settore evidenziamo che l’art. 46 del CCNL di settore, lett. H), in materia di diritto di precedenza, richiama quanto previsto dalla legge all’art. 24 D.lgs. 81/2015, pertanto il riferimento normativo nella lettera di assunzione alla legge o al CCNL di settore avrà la medesima portata applicativa. Per completezza, a seguire l’estratto lett. H) del CCNL di settore:

  1. nel caso dei lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato “hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
  2. nel caso di lavoratori a termine con contratto ordinario presso la stessa azienda che “abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, a condizione che manifesti la volontà di esercitare tale diritto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

Per concludere, in virtù di questa recente pronuncia, ricordiamo a tutte le aziende di inserire nei contratti a termine, ordinari o stagionali, un’informativa sul diritto di precedenza del lavoratore.

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